A scuole chiuse nessun dipendente può accedere ai locali scolastici, neppure il dirigente scolastico.
In questo caso il personale non è in servizio e non è tenuto a recuperare le ore di lavoro non prestate.

In altre parole: se il docente (e cioè il debitore) non può svolgere la propria attività perché i locali scolastici non sono disponibili (causa a lui non imputabile), l’obbligo contrattuale di fare lezione decade (l’obbligazione si estingue).
Si parla in questi giorni di prorogare il termine delle lezioni e quindi in tal caso insorgerebbe l’obbligo per i docenti di fare lezione anche oltre la data del 10 giugno.
Del tutto diverso è quando si parla di interruzione delle attività didattiche: in questo caso non si fa lezione e gli studenti non vanno a scuola, ma restano fermi gli obblighi contrattuali del personale.
Per quanto riguarda il personale Ata non si pongono particolari problemi interpretativi: DSGA e collaboratori scolastici prestano servizio come sempre.
Per i docenti vale la regola che si svolgono le attività previste nel piano annuale delle attività.
E cioè se in una giornata di interruzione è prevista una seduta del collegio dei docenti o di un altro organo collegiale, la riunione si svolge regolarmente.
Ma è anche possibile che i docenti vengano convocati per un incontro urgente, magari legato proprio alla gestione dell’emergenza o del rientro a scuola degli alunni.
Anche in questo caso esiste l’obbligo di partecipazione.
E’ invece da escludere – per lo meno a parere di chi scrive – una generica “presenza” a scuola accompagnata, come ci segnala qualche lettore, da una sorta di “firma” che attesti orario di entrata e uscita dai locali scolastici.
Fonte tecnicadellascuola.it